Rapporti Dormienti legge n.266 del 23/12/2005
Il 17 agosto 2007 è entrato in vigore il “Regolamento di attuazione dell’art.1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n.266 in materia di depositi dormienti” (DPR 22.6.2007 n.116) che ha definito il quadro normativo in materia di rapporti dormienti.
La normativa in materia di depositi dormienti si applica alle seguenti categorie di rapporti, a condizione che il valore dei beni sia superiore a 100 euro:
- deposito di somme di denaro, effettuato presso l’intermediario con l’obbligo di rimborso (ad esempio conti correnti, libretti di risparmio nominativi e/o al portatore, certificati di deposito)
- deposito di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione;
- contratto di assicurazione di cui all’art.2, comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, nr.209, in tutti i casi in cui l’assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario a una data prefissata.
Definizione di rapporto dormiente
Un rapporto diviene “dormiente” allorché non sia stata effettuata sul rapporto alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare (o di terzi da questo delegati), per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari. Non rilevano le operazioni effettuate dall’intermediario nell’ambito dell’ordinaria gestione del rapporto, quali ad esempio l’accredito degli interessi o l’incasso di cedole e dividendi per i titoli depositati a custodia e amministrazione nonché l’invio al cliente di rendicontazioni o informazioni relative al rapporto; unica eccezione è rappresentata dalle operazioni eseguite dall’intermediario a fronte di ordini continuativi impartiti dal cliente (ad esempio la domiciliazione delle utenze).