Gli strumenti di risoluzione che possono essere avviati dalle autorità di risoluzione sono:
– Vendere una parte dell’attività a un acquirente privato;
– Trasferire temporaneamente le attività e passività a un’entità (bridge bank) costituita e gestita
dalle autorità
per proseguire le funzioni più importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato;
– Trasferire le attività deteriorate a un veicolo (bad bank) che ne gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli.