Legge di stabilità 2021 – Legge n. 178 del 30 dicembre 2020: moratorie per mutui
L’art.1, comma 248, L. 178 del 30/12/2020 ha prorogato fino al 30 giugno 2021 la moratoria, originariamente prevista fino al 30/09/2020 e successivamente estesa al 31 gennaio 2021 dall’art.65 del D.L. 104/2020 c.d. Decreto Agosto, per le piccole e medie imprese, ex art 56, comma 2 del Decreto Cura Italia. Pertanto, come disposto dalla suddetta normativa, per tutte le imprese, ditte individuali, professionisti e/o lavoratori autonomi che, alla data del 1° gennaio 2021 già beneficiavano della misura di moratoria di cui all’art 56 del Decreto Cura Italia, si procederà, automaticamente senza alcuna formalità, alla proroga sino al 30/06/2021 della linea rateale interessata, salvo diversa espressa rinuncia, da farci pervenire entro il 31/01/2021 all’indirizzo PEC: bpf@legalmail.it
Legge di stabilità 2021 – Legge n. 178 del 30 dicembre 2020: moratorie per fidi e prestiti non rateali
L’art.1, comma 248, L. 178 del 30/12/2020 ha prorogato fino al 30 giugno 2021 la moratoria, originariamente prevista fino al 30/09/2020 e successivamente estesa al 31 gennaio 2021 dall’art.65 del D.L. 104/2020 c.d. Decreto Agosto, per le piccole e medie imprese, ex art 56, comma 2 del Decreto Cura Italia. Pertanto, come disposto dalla suddetta normativa, per tutte le imprese, ditte individuali, professionisti e/o lavoratori autonomi che, alla data del 1° gennaio 2021 già beneficiavano della misura di moratoria di cui all’art 56 del Decreto Cura Italia, si procederà, automaticamente senza alcuna formalità, alla proroga sino al 30/06/2021 del il fido a scadenza e/o il prestito non rateale, già interessato, salvo diversa espressa rinuncia, da farci pervenire entro il 31/01/2021 all’indirizzo PEC: bpf@legalmail.it
Decreto Agosto DL 104/2020 misure di sostegno finanziario: moratorie per mutui.
L’art 65 ( commi 1 e 2) del Decreto Agosto ha prorogato fino al 31 gennaio 2021 la moratoria, originariamente prevista fino al 30/09/2020, per le piccole e medie imprese, ex art 56, comma 2 del Decreto Cura Italia. Pertanto, come disposto dalla suddetta normativa, per tutte le imprese, ditte individuali, professionisti e/o lavoratori autonomi che, alla data del 15/08/2020 già beneficiavano della misura di moratoria di cui all’art 56 del Decreto Cura Italia, si procederà, automaticamente senza alcuna formalità, alla proroga sino al 31/01/2021 della linea rateale interessata, salvo diversa espressa rinuncia, da farci pervenire entro il 30/09/2020 all’indirizzo PEC: bpf@legalmail.it
Decreto Agosto DL 104/2020 misure di sostegno finanziario: moratorie per fidi e prestiti non rateali.
L’art 65 ( commi 1 e 2) del Decreto Agosto ha prorogato fino al 31 gennaio 2021 la moratoria, originariamente prevista fino al 30/09/2020, per le piccole e medie imprese, ex art 56, comma 2 del Decreto Cura Italia. Pertanto, come disposto dalla suddetta normativa, per tutte le imprese, ditte individuali, professionisti e/o lavoratori autonomi che, alla data del 15/08/2020 già beneficiavano della misura di moratoria di cui all’art 56 del Decreto Cura Italia, si procederà, automaticamente senza alcuna formalità, alla proroga sino al 31/01/2021 del il fido a scadenza e/o il prestito non rateale, già interessato, salvo diversa espressa rinuncia, da farci pervenire entro il 30/09/2020 all’indirizzo PEC: bpf@legalmail.it
L’art.1, comma 248, L. 178 del 30/12/2020 ha prorogato fino al 30 giugno 2021 la moratoria, originariamente prevista fino al 30/09/2020 e successivamente estesa al 31 gennaio 2021 dall’art.65 del D.L. 104/2020 c.d. Decreto Agosto, per le piccole e medie imprese, ex art 56, comma 2 del Decreto Cura Italia. Pertanto, come disposto dalla suddetta normativa, per tutte le imprese, ditte individuali, professionisti e/o lavoratori autonomi che, alla data del 1° gennaio 2021 già beneficiavano della misura di moratoria di cui all’art 56 del Decreto Cura Italia, si procederà, automaticamente senza alcuna formalità, alla proroga sino al 30/06/2021 della linea rateale interessata, salvo diversa espressa rinuncia, da farci pervenire entro il 31/01/2021 all’indirizzo PEC: bpf@legalmail.it
Legge di stabilità 2021 – Legge n. 178 del 30 dicembre 2020: moratorie per fidi e prestiti non rateali
L’art.1, comma 248, L. 178 del 30/12/2020 ha prorogato fino al 30 giugno 2021 la moratoria, originariamente prevista fino al 30/09/2020 e successivamente estesa al 31 gennaio 2021 dall’art.65 del D.L. 104/2020 c.d. Decreto Agosto, per le piccole e medie imprese, ex art 56, comma 2 del Decreto Cura Italia. Pertanto, come disposto dalla suddetta normativa, per tutte le imprese, ditte individuali, professionisti e/o lavoratori autonomi che, alla data del 1° gennaio 2021 già beneficiavano della misura di moratoria di cui all’art 56 del Decreto Cura Italia, si procederà, automaticamente senza alcuna formalità, alla proroga sino al 30/06/2021 del il fido a scadenza e/o il prestito non rateale, già interessato, salvo diversa espressa rinuncia, da farci pervenire entro il 31/01/2021 all’indirizzo PEC: bpf@legalmail.it
Decreto Agosto DL 104/2020 misure di sostegno finanziario: moratorie per mutui.
L’art 65 ( commi 1 e 2) del Decreto Agosto ha prorogato fino al 31 gennaio 2021 la moratoria, originariamente prevista fino al 30/09/2020, per le piccole e medie imprese, ex art 56, comma 2 del Decreto Cura Italia. Pertanto, come disposto dalla suddetta normativa, per tutte le imprese, ditte individuali, professionisti e/o lavoratori autonomi che, alla data del 15/08/2020 già beneficiavano della misura di moratoria di cui all’art 56 del Decreto Cura Italia, si procederà, automaticamente senza alcuna formalità, alla proroga sino al 31/01/2021 della linea rateale interessata, salvo diversa espressa rinuncia, da farci pervenire entro il 30/09/2020 all’indirizzo PEC: bpf@legalmail.it
Decreto Agosto DL 104/2020 misure di sostegno finanziario: moratorie per fidi e prestiti non rateali.
L’art 65 ( commi 1 e 2) del Decreto Agosto ha prorogato fino al 31 gennaio 2021 la moratoria, originariamente prevista fino al 30/09/2020, per le piccole e medie imprese, ex art 56, comma 2 del Decreto Cura Italia. Pertanto, come disposto dalla suddetta normativa, per tutte le imprese, ditte individuali, professionisti e/o lavoratori autonomi che, alla data del 15/08/2020 già beneficiavano della misura di moratoria di cui all’art 56 del Decreto Cura Italia, si procederà, automaticamente senza alcuna formalità, alla proroga sino al 31/01/2021 del il fido a scadenza e/o il prestito non rateale, già interessato, salvo diversa espressa rinuncia, da farci pervenire entro il 30/09/2020 all’indirizzo PEC: bpf@legalmail.it
Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19 ed in ossequio a quanto stabilito nel Decreto Legge 17 marzo 2020 n° 18, all’art 56, si informa che le IMPRESE:
- che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro;
- che non siano alla data del 17 Marzo 2020 classificate come esposizioni creditizie deteriorate;
- che presentino specifica comunicazione accompagnata dalla autocertificazione, ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 che attesti di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia COVID-19.
Possono avvalersi, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti della Banca, delle seguenti misure di sostegno finanziario:
- Sospensione del pagamento delle rate, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, sino al 30 settembre 2020. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione verrà dilazionato, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per le parti; è facoltà delle imprese richiedere la sospensione della sola quota capitale;
- proroga sino al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 Settembre 2020; i contratti verranno prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori, alle medesime condizioni;
- per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 Febbraio 2020 o, se successivi al 17 Marzo 2020, gli importi accordati, non potranno essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020.
Di tale norma possono avvalersi anche i professionisti ed i lavoratori autonomi, che ovviamente rispettino i limiti dimensionali che qualificano le PMI, come sopra indicati.
A tal proposito si rende disponibile il modulo di domanda denominato:
Allegato 1 – Domanda art. 56 imprese – autonomi – professionisti – sospensione
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Le imprese come sopra definite possono optare inoltre per la richiesta di sospensione – in base al protocollo ABI denominato “Impresa in ripresa 2.0” riferita ai mutui ed agli altri finanziamenti concessi fino al 31 gennaio 2020 – sino a 12 mesi della sola quota capitale a condizione che il prestito sia in regolare ammortamento.
A tal proposito si rende disponibile il modulo di domanda denominato:
Allegato 2 – Domanda per la sospensione dei debiti PMI Accordo ABI
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Le suddette domande andranno inviate preferibilmente a mezzo PEC, all’indirizzo della filiale di competenza.
Per consultare l’elenco delle filiali fare clic QUI